Per una precisa definizione di ciò che si intende per “struttura ricettiva” occorre far riferimento alla Legge 17 Maggio 1983 N.217, “Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”, che all’art.6, comma 1, recita: “Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi, gli alloggi agroturistici, gli esercizi affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.”
Le strutture ricettive si distinguono in:
alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere.
Gli alberghi possono distinguersi in:
motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante.
villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti
albergo mublè o garnì: è un albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante
albergo-dimora storica: è un albergo situato in un immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle
albergo-centro benessere: è un albergo dotato di impianti e attrezzature per servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.
Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.
La progettazione di strutture ricettiva turistico-alberghiera, sia che si tratti di un intervento sull’esistente che di una nuova costruzione, si pone come scopo primario la definizione di ambienti nei quali il livello di comfort offerto sia quanto più vicino a quello richiesto, in conformità alle esigenze degli stessi utenti ed ai regolamenti vigenti. Ciò rende necessario attuare una serie di interventi volti ad assicurare un’ampia dotazione impiantistica dei singoli locali e delle aree comuni e porre in opera sistemi ad elevate prestazioni tecniche, che soddisfino la crescente richiesta di ispezionabilità delle intercapedini e dei cavedi tecnici.
La pratica progettazione e realizzazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, richiede la soluzione di molte problematiche legate a diverse esigenze:
1. rapidità di realizzazione delle strutture e degli interni
2. elevato isolamento acustico tra gli ambienti
3. complessità ed ispezionabilità degli impianti tecnici
4. elevata flessibilità ed attrezzabilità dei divisori
5. resistenza al fuoco delle strutture e dei divisori
6. leggerezza e stabilità dei divisori
Nell’ambito delle strutture ricettive assume una particolare importanza il grado di isolamento acustico tra gli ambienti, parametro che influisce direttamente sul livello di comfort percepito dagli utenti della struttura. Un adeguato livello di isolamento acustico tra le camere dell’albergo e tra le camere ed i corridoi è uno dei parametri fondamentali di cui tener conto sia in fase di progettazione che in fase esecutiva dei lavori.
Si può ritenere che tale livello di isolamento debba essere soprattutto garantito tra le singole camere e tra camera e bagno, secondariamente tra camere e corridoi.
Si tratta quindi di definire le soluzioni tecniche (pareti, contropareti e controsoffitti) in grado di garantire un isolamento elevato ai rumori aerei e prevedere idonei accorgimenti per fare in modo che in opera l’isolamento acustico sia effettivamente quello desiderato.
In Italia la classificazione delle strutture ricettive è normata dalla Legge n. 966 del 26.7.1965 e dalle singole leggi regionali in recepimento della Legge-quadro sul turismo n. 217 del 1983.